ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Dettagli della notizia

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 e 54 - D. Lgs. n. 267/2000, misure urgenti a tutela della salute pubblica a seguito di incendio presso la ditta Ecorek s.r.l., sita in C.da Pistavecchia - Revoca Ordinanza n. 8 del 04/02/2026

Data:

10 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Municipio di Campofelice di Roccella

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE in data 03 febbraio 2026, intorno alle ore 22:00 si è verificato un incendio all’interno di un deposito di plastica della ditta “Ecorek s.r.l.” sito in C.da Pistavecchia/Garbinogara SS. 113, Km. 206 svincolo di Buonfornello,  e che lo stesso ha riguardato materiali plastici stoccati al suo interno e altri ancora da identificare;

- CHE,  a seguito di sopralluogo congiunto tra personale dell’ARPA Sicilia e l’Asp di Palermo, per una valutazione oggettiva dello stato dei luoghi, nelle more di una valutazione specifica relativamente al rischio diossina, che poteva essere definita soltanto a seguito dei risultati analitici dei campionamenti effettuati da parte di personale dell’ARPA , è stata emessa  Ordinanza n. 8 del 04/02/2026, contenente le seguenti indicazioni alla cittadinanza:

  • Di mantenere le finestre e le porte chiuse delle abitazioni, fino a conclusione dell’evento incendiario;
  • Tutte le superfici stradali e gli spazi aperti, confinanti (Pubblici e privati) che insistono nella stessa area, potenzialmente a rischio di caduta di polveri provenienti dall’incendio, dovranno, essere sottoposte ad accurato lavaggio;
  • I prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata dovranno essere accuratamente lavati e la frutta consumata priva della buccia;
  • Evitare di assumere alimenti di origine animale (carni, latticini e uova) originati dall’area interessata e prodotti successivamente alla data dell’incendio;
  • Evitare l’uso di mangimi e foraggi provenienti dall’area interessata, se esposti a potenziale contaminazione;

CONSIDERATO:
- che con nota prot. n. 2582 del 06/02/2026 è stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 09/02/2026;

- che con nota del 09/02/2026, assunta al prot. n. 2762 del 10/02/2026, l’ARPA ha trasmesso relazione sugli esiti del monitoraggio delle attività svolte, aggiornate al 09 febbraio 2026;

VISTO il verbale del tavolo tecnico, dal quale si evince:

-che personale dell’ARPA comunicava che nel primo campionamento effettuato attraverso rilievi avvenuti fra il 4 ed il 6 di febbraio è stata rilevata la presenza  di diossina in un quantitativo superiore ai limiti massimi consentiti;

- che personale dell’ASP riferisce che l’Ordinanza Sindacale è sufficiente, in quanto una volta spento l’incendio la diossina non si propaga più nell’aria, suggerendo, contestualmente che l’Ordinanza Sindacale potrebbe essere ristretta solo ed esclusivamente nella zona “Contrada Pistavecchia”, mentre potrebbe essere mantenuta anche per il centro abitato, limitatamente alla prescrizione relativa all’accurato lavaggio degli ortaggi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria ed ambientale, nell'ambito delle competenze statali e regionali;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente l'adozione di provvedimenti urgenti per la tutela dell' incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Alla popolazione residente e operante nel territorio di “Contrada Pistavecchia”, e fino a nuova comunicazione, le seguenti misure precauzionali:

 

  • Di mantenere le finestre e le porte chiuse delle abitazioni, fino a conclusione dell’evento incendiario;
  • Tutte le superfici stradali e gli spazi aperti, confinanti (Pubblici e privati) che insistono nella stessa area, potenzialmente a rischio di caduta di polveri provenienti dall’incendio, dovranno, essere sottoposte ad accurato lavaggio;
  • I prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata dovranno essere accuratamente lavati e la frutta consumata priva della buccia;
  • Evitare di assumere alimenti di origine animale (carni, latticini e uova) originati dall’area interessata e prodotti successivamente alla data dell’incendio;
  • Evitare l’uso di mangimi e foraggi provenienti dall’area interessata, se esposti a potenziale contaminazione;

Alla popolazione residente ed operante nella restante parte del territorio comunale, e fino a nuova comunicazione le seguenti misure precauzionali:

  • I prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata dovranno essere accuratamente lavati e la frutta consumata priva della buccia;
  • Evitare di assumere alimenti di origine animale (carni, latticini e uova) originati dall’area interessata e prodotti successivamente alla data dell’incendio;
  • Evitare l’uso di mangimi e foraggi provenienti dall’area interessata, se esposti a potenziale contaminazione;

REVOCA

La propria Ordinanza n. 8 del 04/02/2026, stante l’intervenuto aggiornamento con la presente.

 

         DISPONE

  • La trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Palermo, ARPA Sicilia, Azienda ASP n. 6 Palermo, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando Stazione Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Protezione Civile Regionale;
  • Publicazione all 'Albo Pretorio online del Comune e la diffusione attraverso i canali istituzionali;
  • Che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e rimanga in vigore fino a successiva revoca o aggiornamento, in relazione all 'evoluzione della situazione e agli esiti delle analisi ambientali.

 

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026, 17:57

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